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BELLAVIA - STUDIO LEGALE

LO STUDIO ASSISTE I PROPRI CLIENTI DAVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NAZIONALI, IN TUTTE LE PROCEDURE CIVILI, AMMINISTRATIVE E PENALI


COMPETENZE

La gestione giudiziale viene seguita direttamente ed ove occorra (per le cause trattate fuori dal distretto della Corte di Appello di Roma) con l'ausilio di professionisti di fiducia sul posto.

DIRITTO DEL CONSUMATORE

Consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale

Viene fornita dallo studio consulenza ed assistenza legale, attiva e passiva, nella fase del contenzioso e in quella antecedente l’instaurazione del giudizio.


DIRITTO AMBIENTALE

Lo studio offre consulenza legale per primarie società operanti nel settore ambientale

In materia di diritto ambientale ci occupiamo anche del contenzioso e dell’assistenza del cliente innanzi le sedi giudiziarie amministrative, civili e penali



DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE

Assunzioni, inquadramento, qualifiche, cessazione e modifica rapporti

Lo studio offre consulenza stragiudiziale e attività giudiziale, in relazione alle problematiche inerenti al rapporto di lavoro. In particolare di risoluzione di questioni riguardanti l’assunzione del lavoratore, l’inquadramento e la qualifica dello stesso, nonché la cessazione e/o modifica del rapporto di lavoro. Lo studio si occupa inoltre di contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.

DIRITTO FALLIMENTARE

Consulenza e tutela giudiziale in tutte le fasi della procedura

Relativamente a tale materia, lo Studio fornisce consulenza legale e tutela giudiziale in tutte le fasi della procedura fallimentare, dalla presentazione di istanze di fallimento o di istanze di ammissione al passivo fallimentare, all’assistenza giudiziale in cause relative a insinuazioni tardive o ad azioni revocatorie o a opposizioni allo stato passivo del fallimento.

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI

Consulenza in materia di responsabilità e danno

Lo studio fornisce consulenza in materia di responsabilità e danno ed aspetti tecnico-giuridici comuni dei principali contratti d'assicurazione (furto, incendio, trasporti, credito e polizze fideiussorie, responsabilità civile, assicurazioni vita, polizze di previdenza complementare, assicurazioni infortuni).

DIRITTO INDUSTRIALE

Marchi, brevetti, diritto d'autore

Lo studio opera da anni nel settore e fornisce consulenza in materia di intellectual property, con particolare riguardo alla tutela dei marchi, dei brevetti e del diritto d’autore. Attualmente svolgiamo attività, per primarie società operanti nel campo della moda, ristorazione e telecomunicazioni, di tutela legale, assistenza tecnica e amministrativa in materia di registrazione di marchi e concessione di brevetti, sia a livello nazionale, sia comunitario e internazionale.

DIRITTO INFORMATICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Pareri e consulenze in materia di Internet law

Lo studio collabora con la redazione del portale giuridico www.dirittosuweb.com, si impegna nella redazione di pareri e si occupa del contenzioso attivo e passivo su tematiche riguardanti la materia dell’internet law (domain name, contraffazione del marchio, pubblicità sul web, commercio elettronico, sicurezza dei dati sul web).

PUBBLICAZIONI

SFALCI E POTATURE DERIVANTI DAL TAGLIO DI VERDE PUBBLICO O PRIVATO, RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI

Natura legale e recenti orientamenti normativi


L’Articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 205/10), prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti “sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”, ma al riguardo persistevano dubbi se in tale definizione rientrassero anche gli sfalci e potature derivanti dal taglio del verde pubblico e privato.


Con nota prot. 11338 del 1° marzo 2011 il Ministero dell’ambiente ha specificato che la definizione fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale.


I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni dell’art. 185, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Caso risolto?

I recenti orientamenti normativi, in materia di materiali derivanti da sfalci e potature di verde privato e pubblico, vertono nell’inquadrare giuridicamente tali materiali vegetali, se riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas quali sottoprodotti e di conseguenza, essere gestiti non in qualità di rifiuti.

La fonte di riferimento di tale orientamento è la legge n. 129/2010, che ha disposto la rivisitazione del d.lgs. 152/2006 “Codice ambientale”, allargando la sfera dei sottoprodotti “ex lege”.

Da un punto di vista specifico, la novità è stata introdotta con la rivisitazione dell’articolo 185, comma 2° del d.lgs. 152/2006, recante i limiti del campo di applicazione della disciplina sui rifiuti dettata dalla Parte Quarta del medesimo Codice ambientale.

Per ricondurre tali scarti vegetali tra i sottoprodotti occorre, precisamente che: vi sia il rispetto delle condizioni generali sui sottoprodotti dettate dall’articolo 183 del d.lgs 152/06., vi sia la provenienza dei materiali in questione da sfalci e potature del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole e che, infine, vi sia un riutilizzo in attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione (con possibile cessione a terzi), o utilizzo in impianti aziendali (o interaziendali) per produrre energia, calore e gas.


Regole generali

Dal punto di vista delle regole generali per ricondurre sostanze e materiali di scarto nel novero dei sottoprodotti e non in quello di rifiuti , si attende una novità di particolare rilievo con il d.lgs. 23 febbraio 2012, n. 2 (“Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”),di recepimento della direttiva 2008/98/Ce, attualmente allo studio delle competenti istituzioni, che prevede infatti un’estensione della nozione di sottoprodotti, facendo rientrare in tale categoria anche gli scarti che prima del riutilizzo subiranno dei trattamenti, purché non diversi da quelli previsti dalla “normale pratica industriale” e quelli che hanno un ufficiale valore di mercato.

Al riguardo si segnala però la diversa opinione di chi ritiene che introducendo le modifiche sull'esclusione di alcune categorie di rifiuti , come appunto gli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato, si andrebbe a creare una palese contraddizione con quanto previsto dalla direttiva rifiuti 2008/98/Ce, recepita dall'Italia con il Dlgs 205/2010.

Tale assunto sarebbe confortato anche dalla lettura del testo originale in inglese della medesima direttiva laddove questa recita che sono escluse, oltre alle materie fecali "Straw and other naturai non-hazardous agricultural or forestry material”, cioè “paglia e altri materiali naturali agroforestali non pericolosi."

Dal punto di vista giuridico la direttiva 2008/98/Ce — sul punto — si esprime come si esprime attualmente il “Codice ambientale”. E dunque cambiare il Codice ambientale significherebbe disattendere la direttiva comunitaria ed accettarne le conseguenze.

LE GARANZIE NELL'ACQUISTO DELL'AUTOMOBILE

Garanzia legale, garanzia della casa, garanzia convenzionale. Quali differenze?


Lo scopo di questo breve articolo, di natura puramente divulgatoria e dunque privo di tecnicismi legali, è quello di fare chiarezza, senza alcuna pretesa di esaustività, sull’argomento e sulle differenze in materia di garanzia del prodotto. Nello specifico, si farà riferimento al mercato dell’automobile anche se gran parte di quello che si dirà, potrà essere riferito anche ad altri settori del consumo. Il punto di partenza è quello della cattiva informazione del consumatore che si appresta all’acquisto, ma anche degli stessi operatori del settore, con la conseguenza, non irrilevante, che il consumatore non è sufficientemente edotto sulle tutele a suo favore e del modo in cui queste operano.



Garanzia legale

Preliminarmente bisogna subito dire che detta garanzia si applica al solo consumatore privato e non a chi acquista con fattura e partita iva.

Con il d.l. 24/2002, poi confluito nel Codice del consumo (D.Lgs 206/2005) è la concessionaria che risponde della vettura al cliente, nuova o usata che sia, il produttore dell’autoveicolo quindi non deve esser considerato l’interlocutore dell’acquirente, salvo il caso in cui non vi sia un difetto di progettazione o di costruzione che riguardi la sicurezza del veicolo.

Tale ultima ipotesi appare però degna, per la sua complessità, di una trattazione specifica che avverrà in un successivo articolo.

Ritornando alla garanzia legale, questa difatti garantisce l’acquirente che la vettura è conforme a quanto dichiarato nel contratto di acquisto, non che quest’ultima sia priva di difetti.

Ovvero, ai fini dell’applicazione della garanzia legale, fa fede quanto dichiarato dal costruttore/produttore o dal concessionario tramite qualsiasi mezzo pubblicitario ed in qualsiasi forma. Questo ad esempio riveste un’importanza particolare nel caso di vetture usate ove le condizioni della vettura veduta devono essere minuziosamente portate a conoscenza dell’acquirente.

Altro aspetto della garanzia legale è quello legato alla durata della stessa che per le vetture nuove è di 24 mesi dalla consegna e per le usate la durata può essere compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

Nel caso di vetture usate poi vi è la possibilità di negoziare eventualmente anche un periodo inferiore ai 24 ma mai inferiore ai 12 mesi. Nel caso in cui nulla venga specificato nel contratto di acquisto la garanzia legale si intende estesa ai 24 mesi.

Il termine per la denuncia dell’eventuale difetto di conformità rispetto a quanto previsto nel contratto di acquisto è di 60 giorni dalla scoperta.

E’ importante specificare che in caso di vetture nuove ogni guasto rientra nella garanzia mentre, in caso di acquisto di un usato non vengono coperti dalla garanzia legale i gusti di natura improvvisa ed accidentale che il venditore oggettivamente non avrebbe potuto valutare pur applicando la dovuta diligenza.


Garanzia della casa o di buon funzionamento

La garanzia della casa o di buon funzionamento, a differenza della garanzia legale, opera principalmente a tutela del venditore ed indirettamente dell’acquirente. Ovvero, garantisce che la vettura non abbia difetti di produzione o di progettazione mentre quella legale che la vettura sia conforme a quanto dichiarato nel contratto dal venditore e dal produttore.

Normalmente la durata della predetta garanzia è di due anni anche se alcune case produttrici possono prevedere anche un periodo più lungo.

Altro fattore degno di nota e che la garanzia della casa segue il veicolo e non l’acquirente, con la conseguenza che sarà invocabile da tutti gli eventuali acquirenti successivi al primo nei due o più anni di copertura previsti dalla casa produttrice.


Garanzia convenzionale

Quest’ultima tipologia di garanzia è quella definita anche integrativa o estensiva rispetto a quella legale e della casa. Trattasi di una tipologia di garanzia che di regola il venditore offre all’acquirente ma che viene erogata spesso tramite una società terza specializzata.

Si tratta pertanto di un contratto con una società terza a cui il costruttore delega il servizio e che spesso mira a coprire i guasti accidentali o improvvisi purchè non preesistenti al momento della vendita oppure dovuti a normale usura o carenza di manutenzione.

Bisognerà pertanto prestare molta attenzione, nel caso si volesse usufruire di tale garanzia estensiva, alle eventuali esclusioni dalla tutela contrattuale, ovvero quali parti meccaniche e non siano eventualmente escluse dalla tutela contrattuale, l’eventuale kilometraggio massimo e se ad esempio si è obbligati ad eseguire la manutenzione per la durata contrattuale presso la rete di officine autorizzate.

CORRETTO SMALTIMENTO DEGLI PNEUMATICI

Quando il consumatore sostituisce gli pneumatici deve accertarsi che vengano smaltiti secondo la legge vigente


In Italia ogni anno si producono 350.000 tonnellate di pneumatici fuori uso (PFU), 87.000 tonnellate sono smaltite illegalmente in oltre 1.000 discariche abusive. Il danno economico è quantificabile in oltre 2 miliardi di euro.

Obbligo per produttori importatori

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011 n. 82 , in attuazione dell’articolo 228 D.Lgs. n. 152/06, dopo una lunga gestazione di circa tre anni, si è introdotto l’obbligo per i produttori importatori di pneumatici di gestire direttamente, ovvero tramite gestori autorizzati, oppure attraverso strutture operative associate, il quantitativo di PFU equivalenti a quelli immessi nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente.


Scopo del decreto

Alla base dell’emanazione del predetto D.M. vi è la politica d’indirizzo Comunitaria che mira a richiedere agli Stati membri di sostenere l’uso di materiali provenienti dal riciclo, sottraendoli allo smaltimento in discarica.

Il decreto oltre a contribuire ad attuare questa politica, mira a:

- controllare l’impatto ambientale derivante dalla produzione e gestione dei PFU e a prevenirne la gestione illegale, tramite l’obbligo, per produttori e importatori, di allestire un sistema di tracciabilità dei PFU, non di impronta statale, come il SISTRI, ma attraverso una gestione aziendale interna.

- realizzare in concreto il sistema di responsabilità estesa del produttore nel settore degli pneumatici, tramite la realizzazione di una raccolta preferenziale con possibilità di allestire un sistema di restituzione del prodotto, da lui fabbricato, al termine del ciclo di vita.

- incentivare il sistema, tramite un contributo ambientale che già era previsto nella precedente modalità di gestione dei PFU, ma con la differenza che il D.M. n.82/11, introduce l’obbligo di evidenziare in fattura l’ammontare esatto del contributo richiesto.

I produttori e gli importatori pertanto dovranno porre in essere tutte quelle iniziative idonee a portare a conoscenza, dei consumatori e di tutti i soggetti coinvolti nella fase di commercializzazione, l’ammontare del contributo che sono chiamati a versare.

A fronte di tali obblighi, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei produttori/importatori inadempienti.

LO STUDIO

Viale Pasteur 65 00144 Roma


AVVOCATO UMBERTO BELLAVIA

Diritto Ambientale e Diritto del Consumatore sono gli argomenti di cui mi occupo con particolare interesse e passione

Sono stato partner dello studio LEGALIASSOCIATI per circa 10 anni, per poi successivamente collaborare con un primario studio legale boutique di Roma. Posso vantare una decennale esperienza come avvocato esperto di contenzioso. Ho avuto occasione di assistere primarie società operanti nel settore dell’IT oltre a principali case automobilistiche internazionali e distributori commerciali in materia di responsabilità da prodotto e diritto dei consumatori.


Background professionale

Possiedo un ampio background professionale nell’ambito della consulenza aziendale relativa alla contrattualistica, al diritto industriale, con riferimento alla proprietà intellettuale e in particolare alla tutela dei marchi, oltreché al diritto del lavoro.


Diritto ambientale

La passione per il diritto ambientale mi ha portato a partecipare ai team di legali formatisi all’interno dello studio LEGALIASSOCIATI. Dal gennaio 2012 frequento il Master in Diritto Ambientale organizzato dall’Università di Roma TRE.

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